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::: APPENDICE
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Parleremo in questa
sezione di alcuni accorgimenti ai quali è opportuno che l'arbitro si
attenga in determinate circostanze ed in particolare:
CONSEGNA DELLE CHIAVI
DELL'AUTOVETTURA AI DIRIGENTI:
La Commissione Paritetica ha rivisitato le norme relative alla
consegna delle chiavi al dirigente accompagnatore ufficiale della
società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le
gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso
di danni subiti.
Gli ufficiali di gara che si recano a compiere il loro mandato con
il loro autoveicolo, devono chiedere al dirigente responsabile della
società ospitate il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le
chiavi allo stesso, dopo averne constatato lo stato.
Nel caso, a fine gara, vengano rilevati danni al veicolo è obbligo
dell'arbitro farli constatare al suddetto dirigente e riferire il
fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo
di assumere i provvedimenti del caso.
Entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale
viene sancito l'obbligo a carico della società del risarcimento
danni, l'arbitro deve trasmettere, unitamente alla prescritta
documentazione (denunce, fotografie, eccetera) il preventivo di
spesa al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti,
inviandone copia al CRA.
Detta documentazione viene immediatamente trasmessa alla società
responsabile la quale entro 15 giorni dal ricevimento può formulare
le proprie motivate contestazioni. La mancata contestazione nei
termini prefissati viene considerata assenso alla richiesta
formulata dall'arbitro. In caso di contestazioni l'entità del danno
viene stabilito dalla Commissione Paritetica dopo eventuale perizia.
Il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude
qualsiasi forma di richiesta danni.
DANNI IN ITINERE:
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Le procedure da seguire per richiedere un contributo per i danni
conseguenti ad incidenti stradali occorsi ai direttori di gara, agli
assistenti dell'arbitro e agli osservatori arbitrali, autorizzati ad
avvalersi della propria automobile per raggiungere la sede
dell'incontro che si svolgono sotto il controllo della FIGC sono le
seguenti:
-
le singole
domande devono essere trasmesse tramite l'Organo Tecnico
competente, se nazionale, o tramite il CRA per gli altri
associati;
-
le richieste
devono essere corredate dai seguenti documenti:
-
domanda
sottoscritta dall'interessato con l'indicazione di giorno,
ora e luogo dell'incidente, gli estremi della gara relativa
al mandato affidato, nonché una breve descrizione della
dinamica dell'incidente;
-
autorizzazione dell'Organo Tecnico per l'uso
dell'autovettura;
-
fotografie
attestanti i danni subiti e che evidenzino il numero di
targa dell'autovettura stessa;
-
fotocopia
della prima pagina del libretto di circolazione;
-
fattura
rilasciata, a norma di legge, dalla ditta che ha eseguito i
lavori o valutazione effettuata da giornali specialistici
nel caso l'automobile sia da considerare rottame o non sia
economico provvedere alla riparazione;
-
copia
dell'eventuale accertamento dell'incidente eseguito da
Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, eccetera. In assenza di
tale accertamento, il danno dovrà essere constatato entro 24
ore dall'evento dal Presidente di Sezione di appartenenza
dell'associato oppure dal Presidente di Sezione nella cui
giurisdizione territoriale si trova l'autoveicolo
l'inosservanza dei limiti temporali pregiudica l'eventuale
risarcimento del danno;
-
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa
dall'associato e con firma autenticata, attestante che i
danni subiti non saranno risarciti da alcuna Assicurazione e
contenente gli estremi temporali dell'incidente.
Non sono previsti contributi nei seguenti casi:
-
l'incidente si
è verificato in seguito a particolare condotta
anti-regolamentare da parte dell'associato;
-
i danni sono
risarciti da assicurazione;
-
l'automobile
non sia di proprietà dell'associato o di un suo genitore o del
coniuge o di un fratello convivente nello stesso nucleo
familiare oppure quando l'autovettura appartenga a Società di
cui l'associato sia dipendente o socio (dette eccezioni devono
essere comprovate da documentazione idonea);
-
i danni
sono causati da atti vandalici di sostenitori delle squadra
ASSISTENZA
SANITARIA PER GLI INFORTUNI SPORTIVI:
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L'intervento dell'A.I.A. concerne gli oneri sostenuti
dall'interessato eccedenti le prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale ed eventuali assicurazioni integrative.
Il contributo è previsto per i casi avvenuti come conseguenza
diretta dell'esercizio dell'attività arbitrale per qualsiasi causa
determinatasi o evidenziatasi entro i limiti dell'impianto sportivo.
Oltre all'assicurazione stipulata dalla FIGC per i casi di morte o
di invalidità permanente, per gli arbitri e gli assistenti che
operano a disposizione della C.A.N. D, dell'O.T.R o dell'O.T.P. è
previsto uno specifico fondo dell'A.I.A. finalizzato al rimborso
delle spese sanitarie sostenute per le seguenti prestazioni:
-
visite mediche
generiche o specialistiche;
-
medicinali
prescritti dal medico;
-
accertamenti
diagnostici;
-
ricoveri
ospedalieri;trattamenti fisioterapici;
-
piccole
protesi.
In caso di malattia l'associato dovrà inviare regolare denuncia alla
Sezione di appartenenza entro cinque giorni dall'intervento del
medico, allegando una breve relazione sulle cause e circostanze che
hanno determinato l'evento morboso.
Al certificato medico d'inizio malattia deve fare seguito l'invio
dei certificati di continuazione con intervalli non superiori ai 20
giorni e ciò sino al certificato medico di fine malattia.
A chiusura della pratica la Sezione trasmetterà alla segreteria
dell'A.I.A., tramite il Comitato Regionale, domanda dell'associato
con le attestazioni della Sezione e dell'Organo Tecnico che ha
richiesto la prestazione arbitrale (designazione) o l'espletamento
dell'attivi-tà che ha causato l'alterazione dello stato di salute
(test atletici), tenendo presente che la documentazione delle spese
sostenute deve essere conforme a quanto prescritto dalla legge in
materia fiscale.
SOSTITUZIONE
DI UN ARBITRO ASSENTE:
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In assenza di un arbitro, è dovere dei dirigenti di entrambe le
società ricercare un altro direttore di gara cui affidare la
direzione della gara stessa in sostituzione del collega assente.
In tale evenienza, ossia che sia reperito da una o ambedue le
società, l'arbitro supplente dovrà, in ottemperanza all'art. 67
delle Norme Organizzative Interne della FIGC, attenersi alle
seguenti disposizioni:
-
attendere per
un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto della
gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore
disposto dalla Lega o Comitato di competenza, a decorrere
dall'orario ufficiale d'inizio, l'arrivo del direttore di gara
designato prima di iniziarne la disputa;
-
redigere e
firmare un documento sottoscritto anche dai capitani e dai
dirigenti in cui viene formalizzata la sostituzione. Il
documento, unitamente al rapporto, deve essere inoltrato alla
Lega o al Comitato organizzatore della gara: la mancanza dello
stesso comporterà l'annullamento della gara;
-
espletare
tutte le formalità di rito preliminari alla gara.
Si rammenta che spetta comunque all'arbitro designato, giunto in
ritardo presso il campo di giuoco e disponibile a dirigere la gara
che non ha avuto ancora inizio, la direzione della stessa. Restano
validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione
di tutti i partecipanti alla gara eseguiti dall'arbitro supplente.
Inoltre, si ricorda che un arbitro può essere sostituito soltanto da
un collega che sia quantomeno a disposizione dell'Organo Tecnico
immediatamente inferiore.
I PARAMETRI PER LA
VALUTAZIONE DI UN ARBITRO:
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-
Tecnica di
corsa
-
Rapidità
-
Resistenza
-
Capacità di anticipazione
-
Capacità di orientamento
-
Capacità di spostamento
-
Capacità di autocontrollo
-
Capacità di dialogo
-
Capacità di imporsi
-
Capacità di decidere
-
Capacità di sdrammatizzare e
tranquillizzare
-
Capacità di interpretare le azioni
dei calciatori
-
Conoscenza delle regole
-
Conoscenza della casistica
-
Capacità di applicare le sanzioni
-
Capacità
di dirigere la gara
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