::: APPENDICE :::

Parleremo in questa sezione di alcuni accorgimenti ai quali è opportuno che l'arbitro si attenga in determinate circostanze ed in particolare:

CONSEGNA DELLE CHIAVI DELL'AUTOVETTURA AI DIRIGENTI:

La Commissione Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso di danni subiti.
Gli ufficiali di gara che si recano a compiere il loro mandato con il loro autoveicolo, devono chiedere al dirigente responsabile della società ospitate il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, dopo averne constatato lo stato.

Nel caso, a fine gara, vengano rilevati danni al veicolo è obbligo dell'arbitro farli constatare al suddetto dirigente e riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di assumere i provvedimenti del caso.

Entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito l'obbligo a carico della società del risarcimento danni, l'arbitro deve trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, eccetera) il preventivo di spesa al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, inviandone copia al CRA.

Detta documentazione viene immediatamente trasmessa alla società responsabile la quale entro 15 giorni dal ricevimento può formulare le proprie motivate contestazioni. La mancata contestazione nei termini prefissati viene considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro. In caso di contestazioni l'entità del danno viene stabilito dalla Commissione Paritetica dopo eventuale perizia.

Il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

DANNI IN ITINERE:

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 Le procedure da seguire per richiedere un contributo per i danni conseguenti ad incidenti stradali occorsi ai direttori di gara, agli assistenti dell'arbitro e agli osservatori arbitrali, autorizzati ad avvalersi della propria automobile per raggiungere la sede dell'incontro che si svolgono sotto il controllo della FIGC sono le seguenti:

  • le singole domande devono essere trasmesse tramite l'Organo Tecnico competente, se nazionale, o tramite il CRA per gli altri associati;

  • le richieste devono essere corredate dai seguenti documenti:

    • domanda sottoscritta dall'interessato con l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'incidente, gli estremi della gara relativa al mandato affidato, nonché una breve descrizione della dinamica dell'incidente;

    • autorizzazione dell'Organo Tecnico per l'uso dell'autovettura;

    • fotografie attestanti i danni subiti e che evidenzino il numero di targa dell'autovettura stessa;

    • fotocopia della prima pagina del libretto di circolazione;

    • fattura rilasciata, a norma di legge, dalla ditta che ha eseguito i lavori o valutazione effettuata da giornali specialistici nel caso l'automobile sia da considerare rottame o non sia economico provvedere alla riparazione;

    • copia dell'eventuale accertamento dell'incidente eseguito da Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, eccetera. In assenza di tale accertamento, il danno dovrà essere constatato entro 24 ore dall'evento dal Presidente di Sezione di appartenenza dell'associato oppure dal Presidente di Sezione nella cui giurisdizione territoriale si trova l'autoveicolo l'inosservanza dei limiti temporali pregiudica l'eventuale risarcimento del danno;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'associato e con firma autenticata, attestante che i danni subiti non saranno risarciti da alcuna Assicurazione e contenente gli estremi temporali dell'incidente.

 Non sono previsti contributi nei seguenti casi:

  • l'incidente si è verificato in seguito a particolare condotta anti-regolamentare da parte dell'associato;

  • i danni sono risarciti da assicurazione;

  • l'automobile non sia di proprietà dell'associato o di un suo genitore o del coniuge o di un fratello convivente nello stesso nucleo familiare oppure quando l'autovettura appartenga a Società di cui l'associato sia dipendente o socio (dette eccezioni devono essere comprovate da documentazione idonea);

  • i danni sono causati da atti vandalici di sostenitori delle squadra

ASSISTENZA SANITARIA PER GLI INFORTUNI SPORTIVI:

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 L'intervento dell'A.I.A. concerne gli oneri sostenuti dall'interessato eccedenti le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ed eventuali assicurazioni integrative.
Il contributo è previsto per i casi avvenuti come conseguenza diretta dell'esercizio dell'attività arbitrale per qualsiasi causa determinatasi o evidenziatasi entro i limiti dell'impianto sportivo.

Oltre all'assicurazione stipulata dalla FIGC per i casi di morte o di invalidità permanente, per gli arbitri e gli assistenti che operano a disposizione della C.A.N. D, dell'O.T.R o dell'O.T.P. è previsto uno specifico fondo dell'A.I.A. finalizzato al rimborso delle spese sanitarie sostenute per le seguenti prestazioni:

  • visite mediche generiche o specialistiche;

  • medicinali prescritti dal medico;

  • accertamenti diagnostici;

  • ricoveri ospedalieri;trattamenti fisioterapici;

  • piccole protesi.

In caso di malattia l'associato dovrà inviare regolare denuncia alla Sezione di appartenenza entro cinque giorni dall'intervento del medico, allegando una breve relazione sulle cause e circostanze che hanno determinato l'evento morboso.
Al certificato medico d'inizio malattia deve fare seguito l'invio dei certificati di continuazione con intervalli non superiori ai 20 giorni e ciò sino al certificato medico di fine malattia.

A chiusura della pratica la Sezione trasmetterà alla segreteria dell'A.I.A., tramite il Comitato Regionale, domanda dell'associato con le attestazioni della Sezione e dell'Organo Tecnico che ha richiesto la prestazione arbitrale (designazione) o l'espletamento dell'attivi-tà che ha causato l'alterazione dello stato di salute (test atletici), tenendo presente che la documentazione delle spese sostenute deve essere conforme a quanto prescritto dalla legge in materia fiscale.

SOSTITUZIONE DI UN ARBITRO ASSENTE:

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 In assenza di un arbitro, è dovere dei dirigenti di entrambe le società ricercare un altro direttore di gara cui affidare la direzione della gara stessa in sostituzione del collega assente.
In tale evenienza, ossia che sia reperito da una o ambedue le società, l'arbitro supplente dovrà, in ottemperanza all'art. 67 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, attenersi alle seguenti disposizioni:

  • attendere per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto della gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega o Comitato di competenza, a decorrere dall'orario ufficiale d'inizio, l'arrivo del direttore di gara designato prima di iniziarne la disputa;

  • redigere e firmare un documento sottoscritto anche dai capitani e dai dirigenti in cui viene formalizzata la sostituzione. Il documento, unitamente al rapporto, deve essere inoltrato alla Lega o al Comitato organizzatore della gara: la mancanza dello stesso comporterà l'annullamento della gara;

  • espletare tutte le formalità di rito preliminari alla gara.

Si rammenta che spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo presso il campo di giuoco e disponibile a dirigere la gara che non ha avuto ancora inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione di tutti i partecipanti alla gara eseguiti dall'arbitro supplente.
Inoltre, si ricorda che un arbitro può essere sostituito soltanto da un collega che sia quantomeno a disposizione dell'Organo Tecnico immediatamente inferiore.

I PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DI UN ARBITRO:

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  • Tecnica di corsa

  • Rapidità

  • Resistenza

  • Capacità di anticipazione

  • Capacità di orientamento

  • Capacità di spostamento

  • Capacità di autocontrollo

  • Capacità di dialogo

  • Capacità di imporsi

  • Capacità di decidere

  • Capacità di sdrammatizzare e tranquillizzare

  • Capacità di interpretare le azioni dei calciatori

  • Conoscenza delle regole

  • Conoscenza della casistica

  • Capacità di applicare le sanzioni

  • Capacità di dirigere la gara

 

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Fonte Sezione AIA MESSINA